La legge federale sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede un assegno per i figli di almeno 200 franchi mensili e un assegno di formazione di almeno 250 franchi mensili. Introdotta a fini di uniformazione, la legge lascia tuttavia ai Cantoni un certo margine discrezionale per quanto riguarda gli importi delle prestazioni, l’organizzazione e il finanziamento. Su questa pagina troverete informazioni sulle normative cantonali.
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